Passare al contenuto principale

Responsabilità e possibilità di gestione strategica della Confederazione

Le competenze della Confederazione nel settore sanitario derivano dalle disposizioni indicate di seguito:

Nell’ambito del presente programma si dovrà esaminare in modo più approfondito se l’articolo 81 Cost. possa rappresentare la base per la competenza per le «opere digitali». Secondo la dottrina, possono rientrare in questa definizione le strutture essenziali per la comunicazione, l’informazione e il trattamento dei dati. Voci contrarie mettono invece in guardia sul fatto che un’interpretazione ampia di questa disposizione rischia di minare la ripartizione federale delle competenze. Il riferimento all’articolo 81 Cost. per la realizzazione e la gestione di un’infrastruttura digitale federale nel settore sanitario non è da escludere a priori, anche se vanno rispettati i limiti che lo stesso articolo pone alle competenze della Confederazione. Da un’interpretazione della disposizione che tenga conto in particolare anche della sua genesi risulta che essa può fungere da base legale solo per installazioni tecniche con carattere infrastrutturale di portata (quasi) nazionale. Inoltre, la disposizione presuppone che singoli Cantoni non possano mettere a disposizione l’installazione in questione per mancanza di risorse o per la necessità di un’installazione unitaria a livello nazionale. Infine, la competenza legislativa della Confederazione derivante dall’articolo 81 è limitata alla regolamentazione dell’infrastruttura dell’opera; solo sulla base di questa disposizione, la Confederazione non può né obbligare i Cantoni a utilizzare l’opera né stabilire un monopolio. Queste condizioni quadro e la loro valutazione finale dovranno essere esaminate alla luce di progetti concreti nel quadro del programma «Digisanté».

In base a quanto illustrato, l’attuazione dei singoli progetti del programma «Digisanté» richiede una base legale costituzionale che conferisca alla Confederazione la competenza in materia. Inoltre, occorre considerare che, ai sensi dell’articolo 43a capoversi 2 e 3 Cost., la Confederazione assume solo i costi delle misure che apportano benefici a livello federale e in merito alle quali può decidere. Proprio nel caso di progetti trasversali come il presente programma la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a collaborare in uno spirito di partenariato in virtù della ripartizione federale delle competenze (cfr. art. 44 cpv. 1 Cost.).