Quadro giuridico

La Confederazione può agire solo negli ambiti per i quali è competente secondo la Costituzione (art. 3 in combinato disposto con l’art. 42 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]). Inoltre assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua (art. 5a e art. 43a cpv. 1 Cost).
Nel settore sanitario la Confederazione non dispone di una competenza generale, ma soltanto frammentaria. Pertanto, in virtù della ripartizione dei compiti prevista dalla Costituzione, la competenza per il settore sanitario e in particolare per l’assistenza sanitaria spetta ai Cantoni. L’evoluzione osservata negli ultimi due decenni, durante i quali le competenze frammentarie della Confederazione sono state sfruttate a fondo e a fini di armonizzazione, e ampliate miratamente, non modifica tale ripartizione dei compiti. In particolare, l’assistenza sanitaria e la gestione dei dati sanitari raccolti in questo ambito rimangono un compito importante dei Cantoni.
Di conseguenza, con il programma «Digisanté» vengono attuati progetti che, da un lato, sono essenziali per un adempimento efficiente e sicuro dei compiti della Confederazione (p. es. principi in materia di architettura, standard semantici e requisiti di sicurezza per le applicazioni della Confederazione) e, dall’altro, possono essere utilizzati, almeno in gran parte, anche dai Cantoni e da altri attori. Tuttavia, in considerazione delle limitate competenze della Confederazione, in linea di principio i Cantoni e gli altri attori sono liberi di decidere se adottare o meno i relativi risultati di lavoro. Un approccio collaborativo, per esempio attraverso il coinvolgimento dei Cantoni e di altri attori nel gruppo di esperti Gestione dei dati nel settore sanitario, nonché il ricorso a standard riconosciuti a livello internazionale e al know-how disponibile nel settore, permetterebbe al programma «Digisanté» di creare le condizioni ottimali affinché gli strumenti e i processi sviluppati possano essere utilizzati anche al di fuori delle applicazioni della Confederazione e, conformemente agli obiettivi del programma, consentano flussi di dati sicuri e senza discontinuità del supporto nel settore sanitario. Tuttavia, questo approccio collaborativo da solo non è sufficiente a garantire che gli strumenti e i processi, finanziati prevalentemente dalla Confederazione, vengano effettivamente impiegati: per il Consiglio federale la liberazione dei fondi per i singoli progetti dipende da determinati criteri, illustrati più nel dettaglio al numero 3.2.1. L’obiettivo è evitare che gli investimenti della Confederazione vadano sprecati perché, per esempio, una terza parte coinvolta non esegue i lavori necessari o perché non si riesce a trovare una soluzione di finanziamento sostenibile.
Principi giuridici
I 10 principi per la legislazione nel programma DigiSanté.
Responsabilità e possibilità di gestione strategica della Confederazione
Le competenze della Confederazione nel settore sanitario derivano dalle disposizioni che trovate qui.
Richieste di interventi parlamentari liquidati con DigiSanté
Con il programma «Digisanté» vengono liquidati diversi interventi parlamentari.